È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa Dal 2013, è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi.
Hanno diritto alla pensione d’inabilità i lavoratori dipendenti, gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e gli iscritti alla Gestione Separata.
È concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È, inoltre, richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi, la cancellazione dagli albi professionali, la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La pensione d’inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi. La pensione d’inabilità può essere soggetta a revisione.
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.
I pensionati d’inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (cosiddetta indennità di accompagnamento). Quest’ultimo non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione.
I soli iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità quando risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.